"Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari" ( DDL Moratti )
Il DDL per la riforma dello stato giuridico della docenza universitaria produrrebbe conseguenze gravissime sul futuro dell’Università italiana, sia dal punto di vista della ricerca che della formazione, con ricadute pesantemente negative su tutta la società.
I principi su cui si basa il DDL Moratti sono validi, ma vengono realizzati basandosi su modelli di società molto diversi dalla realtà italiana, con risultati disastrosi.
Si fa riferimento al testo risultante dall’esame degli emendamenti in sede referente, disponibile alla URL:
http://cnu.cineca.it/notizie04/testo-emendato.pdf
Art. 1
L’articolo 1 presenta in modo articolato i principi su cui dichiara di basarsi la riforma, principi validissimi disattesi dagli articoli successivi:
- migliorare la qualità e fruibilità dell’offerta formativa
- potenziare la ricerca
- favorire l’accesso dei giovani alla docenza universitaria.
Analizziamo come il disegno di legge si propone di raggiungere questi tre obiettivi:
Favorire l'accesso dei giovani
alla docenza universitaria.
Art. 1 lettera e
"favorire l'accesso dei giovani alla docenza universitaria in modo da garantire qualificato ricambio generazionale ed assicurare la continuità dell'offerta didattica; "
Art.2 lettera o
"il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. "
Il sistema attuale prevede una suddivisione in tre classi:ricercatore, professore associato, professore ordinario.
Con il DDL Moratti la figuara del ricercatore scompare
Art. 2 lettera i
"per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università [...] possono stipulare contratti di diritto privato con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. [...] I contratti hanno durata massima quadriennale e possono essere rinnovati fino ad un massimo complessivo di otto anni, compreso il dottorato"
Quindi per i nuovi ricercatori, non è chiara se debbano avere una laurea specialistica (poco chiari i criteri), ed un ruolo precario, visto che dopo gli otto anni il contratto non è più rinnovabile.
Art. 2 lettere c e d
"Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi
La durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni"
Anche i professori avranno quindi un ruolo precario
Art. 2 lettera d
"Entro tale periodo [sei anni] le università [...] possono nominare in ruolo il medesimo docente [...] nei limiti delle disponibilità di bilancio."
Se ne deduce da questo comma che
in situazioni di ristrettezze economiche,
non esisterà un corpo docente stabile
Brillante carriera
di uno studente meritevole
a 24 anni: consegue la laurea specialistica
a 27 anni: consegue il titolo di dottore di ricerca
a 27 anni: ottiene il posto di ricercatore universitario, per 5 anni
a 32 anni: vince un incarico da professore associato per 3 anni
a 35 anni: vince un incarico da professore ordinario per 3 anni
a 38 anni: l’incarico gli viene rinnovato per altri 3 anni
a 41 anni: l’università non ha la copertura finanziaria per assumerlo a tempo indeterminato
Brillante carriera
di uno studente meritevole: fine
Le possibilità a 41 anni (con una famiglia da mantenere) sono:
- Sfruttare la propria esperienza lavorativa
in un istituto di ricerca (pochi in Italia) o
in un’azienda (poche aziende fanno ricerca in Italia)
Questo ristrutturazione avrebbe senso in una realtà diversa in cui
ci sono alternative (significative) all'Università per la ricerca, ma non in Italia.
- Cercare lavoro in un’azienda
all’azienda conviene assumere un neolaureato o una persona con esperienza specifica (non un ex professore universitario)
In Italia, al contrario di altri paesi di Europa e del mondo, il titolo di dottore di ricerca non ha valore nel mondo del lavoro
Retribuzione
Ma quale stipendio percepirebbe l'accademico
negli anni di precariato?
La retribuzione iniziale in Italia
è molto diversa dai paesi
cui si ispira il DDL
Retribuzione (lorda) |
Italy |
USA |
|
iniziale |
media univ. pubbliche
|
Ricercatore |
20.224 €
|
61.887 $
|
Professore Associato |
36.438 €
|
76.586 $ |
Professore Ordinario |
48.182 €
|
109.648 $
|
Morale della favola:
Chi avrà il coraggio (o l’incoscienza!) di affrontare una ventina di anni di precariato per lavorare in università?
Da tutto questo ne consegue che
l'accesso dei giovani
alla docenza universitaria non ne viene affatto favorita, come invece era negli scopi dell'Art1 lettera e
Migliorare la qualita' e la fruibilita'
dell'offerta formativa
Dall'Art. 1
"b) aumentare il numero di laureati e di dottori di ricerca, nonché in generale il numero di giovani con titolo universitario e di formazione professionale superiore, in maniera congruente con i migliori risultati a livello europeo ed internazionale, nonché con le necessità dello sviluppo socioeconomico del Paese;
c) razionalizzare l'offerta formativa e l'orientamento agli sbocchi professionali;
d) ampliare e migliorare i servizi destinati agli studenti;"
Osservazione
fondamentale
- L’università svolge il ruolo di centro di rinnovamento culturale del paese, che si espleta anche grazie al connubio fino ad ora indissolubile di ricerca e didattica.
- Attualità e profondità di corsi, tesi e dottorati richiedono un ambiente di ricerca vivace.
Reclutamento:
Se i giovani non hanno incentivi per intraprendere la carriera universitaria, chi lavorerà nell’università di domani?
Ma il legislatore ci ha pensato...
Art.2 lettera g
"posti di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale; "
Anche qui l'accesso è
regolato sulla base di parametri poco chiari
Art.2 lettera g
"ai soggetti non possessori dell’idoneità nazionale è peraltro precluso [...] l’elettorato passivo per l’accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore; "
Accesso alle cariche elettive: il personale non qualificato può diventare
Direttore di Dipartimento, ad esempio
Art.2 lettera m
"[...] il rapporto di lavoro è compatibile con lo svolgimento esterno delle medesime attività [lo svolgimento di attività professionali, di consulenze e di incarichi retribuiti all'interno dell'ateneo] e con la direzione di strutture di ricerca anche private."
in altre parole:“Abolizione
dell’impegno a tempo definito”:i docenti ricevono retribuzione piena ma possono dedicarsi ad attività di libera professione.
Risultato
presumibile
- Intraprenderà la carriera universitaria il libero professionista con attività ben avviata
- Il docente dedicherà il minimo tempo indispensabile all’università, preferendo l’attività privata piú lucrativa
- scissione della didattica dall'attività di ricerca, con conseguente degrado della qualità e della attualità dell'offerta didattica
- per la propria libera attività sarà poco presente in università
Da cui ne deriva un peggioramento della
qualità della didattica e un peggioramento del rapporto docente-studente
aggravio di spesa
per l'abolizione
dell'impegno a tempo definito
Dall’Art. 4:
"l'onere derivante dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalla presente legge [è] pari a 55,7 milioni di euro per l'anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l'anno 2005 e a 55,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006."
Perché il contribuente deve pagare il libero professionista affinché svolga la propria attività remunerata anche privatamente?
potenziare la ricerca
Art.1 lettera f
"potenziare la ricerca di base e l'alta formazione"
- Prospettive (1):
Un giovane neolaureato interessato alla carriera universitaria ha la prospettiva di venti anni di precariato:
non ci si può aspettare afflusso
di giovani menti:
invecchiamento ambiente universitario e fuga dei cervelli e conseguente degrado della ricerca
- Prospettive (2):
Intraprenderà la carriera universitaria il libero professionista con attività ben avviata:
avrà piú interesse a dedicarsi
alla propria attività di libera professione,
piú lucrativa:
Peggiora la qualità della ricerca
Inoltre, un effetto
del precariato è la
limitazione della libertà scientifica e soggezione a condizionamenti esterni: controproducente allo sviluppo della ricerca
didattica e ricerca
Si profila la riduzione dell’Università a funzione puramente didattica.
La didattica verosimilmente sarà di qualità inferiore perché scissa dalla ricerca e in quanto i docenti saranno impegnati in attività non necessariamente pertinenti
Aggravio di spesa
per l’abolizione
dell’impegno a tempo definito:
Come pensa il legislatore di fare fronte alle spese aggiuntive per garantire una retribuzione piena ai docenti che svolgono la libera professione?
Art. 2 lettera q
"ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto attività di docenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai professori incaricati stabilizzati è attribuito il titolo di professore aggiunto"
Facciamo un confronto tra i ricercatori ora, ed i professori aggiunti poi:
Ricercatori:
-
un ricercatore attualmente non ha obbligo di svolgere attività didattica
-
previo accordo con le singole facoltà per far fronte alle necessità didattiche delle stesse, i ricercatori attualmente si prestano a svolgere un monte ore variabile tra le 40 e le 80 ore di didattica frontale all’anno a titolo gratuito, facendosi anche carico di titolarità di corsi
Professori aggiunti:
- il professore aggiunto ha lo stesso trattamento economico di un ricercatore, ma ha l’obbligo di svolgere 120 ore di didattica frontale all’anno (Art.2 lettere q ed n).
-
il legislatore essenzialmente prevede che siano gli attuali ricercatori ad accollarsi l’incremento di stipendio di chi svolge libera professione
a discapito della ricerca
L'opinione del
mondo accademico
Il mondo accademico italiano si unisce contro questo disegno di legge che produrrebbe conseguenze gravissime sul futuro dell’Università italiana, sia dal punto di vista della ricerca che della formazione, con ricadute pesantemente negative su tutta la società
l’iter legislativo
continua nonostante tutto
Comitato per la legislazione |
Esame ai sensi dell'articolo 16-bis
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni) |
16/09/2004 |
II giustizia |
Comitato pareri
(Esame e conclusione - Nulla osta) |
21/09/2004 |
IVdifesa |
(Esame e conclusione - nulla osta) |
21/09/2004 |
V bilancio e tesoro |
(Esame e rinvio) |
23/09/2004 |
VI finanze |
(Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio) |
14/09/2004 |
|
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione - Nulla osta) |
15/09/2004 |
XI lavoro |
(Esame e rinvio) |
16/09/2004 |
|
(Seguito dell'esame e rinvio) |
21/09/2004 |
XII affari sociali |
(Esame e rinvio) |
21/09/2004 |
|
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione) |
22/09/2004 |
|
(Parere approvato dalla Commissione) |
22/09/2004 |
XIV politiche unione europea |
(Esame e conclusione - Parere favorevole) |
15/09/2004 |
Per fare sentire la propria voce, oltre a questa presentazione che ha lo scopo di informare il pubblico dei danni che deriverebbero dal varo del DDL in questione, in molte università i docenti (professori e ricercatori) come forma di protesta si asterranno dall'assumere incarichi didattici aggiuntivi
Alcuni link utili:
testo con emendamenti [.pdf]
resoconto riunioni della camera
presa di posizione della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) [.pdf]
novità sul DDL e prese di posizione del mondo accademico
Inoltra:
|
Vota:
|
|