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legolas
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Prov.: Lecce
Città: Trepuzzi
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Inserito il - 13 marzo 2009 : 23:45:01
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Riporto il nuovo disegno di legge per la modifica dell'attuale legge che regolamenta la caccia. Qui si rischia di estinguere milioni di esemplari.
Legislatura 16º - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 71 del 11/03/2009
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE , ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISISONE
NN° 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104, 1122, 1224
IL RELATORE
Art. 1
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gestita ai sensi della presente legge, delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, nel rispetto delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. La programmazione dell'attività venatoria valorizza e favorisce la funzione regolatrice che il prelievo può contribuire a realizzare finalizzata ad un soddisfacente equilibrio tra le specie animali e vegetali presenti all'interno dei singoli territori";
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, e 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503. Le regioni e le province autonome e, per quanto di competenza l'ISPRA assumono come riferimento la guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvedono ad istituire, qualora non via abbiano già provveduto, ai sensi della legge 157 del 1992 lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'ISPRA di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome decorso un anno dalla segnalazione da parte dell'ISPRA, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alla lettere a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell'articolo 12-bis previa acquisizione del parere dell'ISPRA";
f) il comma 7 è sostituito dai seguenti:" 7. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verifica, con la collaborazione delle regioni, delle province autonome, del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e dell'ISPRA, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
7-bis. La presente legge disciplina la gestione della fauna selvatica e l'attività venatoria ai fini di tutela dell'ambiente.
7-ter. Le regioni e le province autonome forniscono obbligatoriamente, sulla base di schemi e linee guida approntati dal Ministro delle politiche agricole e forestali entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, tutti i dati e le informazioni sull'applicazione della presente legge relativamente, in particolare, all'indicazione dei prelievi effettuati per ogni singola specie.
7-quater. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente dello Stato e delle regioni, previa diffida, penalizza le regioni che non provvedono all'invio delle informazioni di cui al comma precedente nei trasferimenti delle risorse derivanti dall'applicazione della presente legge".
Art. 2
1.All'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione degli esemplari provenienti da allevamento immessi sul territorio ai fini dello svolgimento di attività di addestramento cani o manifestazioni sportive nel periodo di durata di tali attività";
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: " cigno selvatico (Cygnus cygnus)," sono inserite le seguenti: "cigno minore (Cygnus colungianus),";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nel rispetto delle disposizioni della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante la ratifica della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro, sottoscritta il 3-14 giugno 1992, le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle forme inselvatichite del piccione domestico, alla nutria e alle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione paleartica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatta la lista delle specie alloctone e le eventuali misure da applicarsi ad esse anche in applicazione delle attività di controllo faunistico di cui all'articolo 19 e seguenti";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, rappresenta attività di controllo faunistico ed è affidato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ferme restando le competenze per interventi di carattere straordinario dei prefetti ai sensi dell'articolo 19-bis".
Art. 3
1. All'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"organizzato con cadenza annuale";
b) al comma 3, le parole da: ", il quale svolge" fino alla fine del comma sono soppresse;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per le attività di cattura previste dal presente articolo è consentito esclusivamente l'uso di mezzi ritenuti idonei dall'ISPRA";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita per esemplari appartenenti alle specie cacciabili, nonché per eventuali altre specie inserite tra le cacciabili con il regime di deroga di cui alla direttiva 79/409 dell'Unione europea. In tale caso la cattura può essere effettuata unicamente nei territori in cui è stato disposto il prelievo in deroga. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati";
e) al comma 5, le parole: "al comune" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia".
Art. 4
1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi) - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province e dalle federazioni ornitologiche riconosciute, nonché uccelli di specie domestiche di allevamento. E' altresì autorizzabile dalla provincia l'uso di esemplari non appartenenti alle specie cacciabili purché ne sia certificata la provenienza da allevamento autorizzato e l'esemplare sia debitamente inanellato.
2. Ogni cacciatore può detenere un numero illimitato di richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente articolo 4 o nati e allevati in cattività. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento ogni cacciatore può utilizzare un numero di richiami vivi non superiore a quaranta.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione e per la realizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle province.
4. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate.
5. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante certificazione di provenienza, secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
6. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto previa presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire o di autocertificazione da parte del detentore circa la morte o la fuga del richiamo stesso.
7. E' vietata la vendita, nonché il trasporto finalizzato alla vendita, degli uccelli da richiamo di cattura.
8. Gli impianti disciplinati dal presente articolo, salvo diverse disposizioni regionali, e comunque fatte salve le strutture autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sottoposte a titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica purché utilizzate ad uso esclusivo dell'attività venatoria e dell'osservazione faunistica e siano realizzate in materiale ligneo e naturale".
Art. 5
1. All'articolo 6 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2.-bis Il cacciatore che prepara trofei di capi dallo stesso abbattuti al fine della detenzione o altro uso personale non è soggetto ad alcuna autorizzazione;
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 6
1. All'articolo 7 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nelle ambito delle funzioni di vigilanza, coordinamento e indirizzo ad esso assegnate l'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e della biodiversità, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di coordinare l'attività degli osservatori regionali, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette all'ISPRA i dati provenienti dalle regioni inerenti i prelievi effettuati sul loro territorio che li elabora ai fini della definizione delle dinamiche di consistenza faunistica delle singole specie;
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti: "5. Le regioni e le province autonome possono istituire, con legge, un Osservatorio regionale per la fauna selvatica quale organo scientifico e tecnico di ricerca per la realizzazione di studi concernenti la conservazione e la gestione della fauna e degli habitat nell'ambito del territorio di competenza. Le regioni confinanti possono altresì, d'intesa tra loro, costituire Osservatori interregionali. Negli Osservatori di cui al presente comma è garantita la partecipazione a livello gestionale di almeno un rappresentante dell'ISPRA e di rappresentanti di istituzioni scientifiche e universitarie aventi sede sul territorio regionale.
5-bis. Alla determinazione delle funzioni da attribuire agli Osservatori regionali, istituiti ai sensi del comma 6, provvedono le regioni e le province autonome ai sensi dei loro statuti.
5-ter. Le regioni e le province autonome possono stipulare con l'ISPRA convenzioni, a titolo oneroso, per l'esercizio continuativo di attività di assistenza e supporto tecnico diverse dall'espressione dei pareri previsti dalla presente legge".
d) il comma 6 è abrogato;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Istituti regionali per la fauna selvatica".
Art. 7
1. All'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente", sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico," le parole: "quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale" e le parole: ", da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione" fino alla fine sono soppresse;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "I componenti del comitato restano in carica quattro anni".
Art. 8
1. L'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - (Funzioni amministrative) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dalla normativa regionale. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, secondo quanto previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che esse esercitano nel rispetto della presente legge. Le province esercitano altresì le funzioni eventualmente delegate con legge dalle rispettive regioni".
Art. 9
1. All'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a gestione faunistica e a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione della fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Gli indirizzi di gestione della fauna selvatica tengono conto delle diverse finalità degli istituti previsti dal comma 8 del presente articolo.
1-bis. I piani faunistici venatori per ciò che attiene la densità ottimale delle singole specie ne rilevano l'incidenza reciproca ai fini del corretto sviluppo della biodiversità, e ne realizzano la consistenza compatibile con le produzioni e le attività delle imprese agricole e il mantenimento delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche.
1-ter. I piani faunistici individuano le aree di particolare interesse faunistico venatorio che assumono rilevanza ai fini della pianificazione paesaggistica e urbanistica del territorio; in dette aree gli interventi edilizi, ad esclusione di quelli di preminente interesse pubblico, sono sottoposti ad una valutazione di incidenza regionale che ne verifichi l'assenza o la minimizzazione degli impatti sulla conservazione degli habitat e sulla loro fruizione venatoria";
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel calcolo del territorio agro-silvo-pastorale devono essere preventivamente sottratti gli agglomerati urbani, i fabbricati la effettiva superficie delle principali vie di comunicazioni (nazionali, provinciali e comunali) e la superficie delle relative fasce di rispetto in cui è precluso l'esercizio venatorio ai sensi della presente legge per ragioni di sicurezza pubblica. In tali percentuali sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria ai fini della presente legge o per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le proprietà private che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e del territorio destinato all'attività venatoria.
3-ter. In caso di inosservanza da parte delle regioni del termine di cui al comma 3-bis, le regioni, permanendo tale obbligo, integrano con il loro bilancio i fondi destinati all'indennizzo delle attività agricolo-zooteniche ed ittiche e risarciscono i danni prodotti alle infrastrutture ed alle proprietà pubbliche e private causati dalla fauna selvatica";
d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono ricompresi nel territorio destinabile all'attività venatoria, dunque soggetti alla programmazione, i territori e le foreste del demanio statale e regionale e degli enti pubblici in generale se non ricadenti, ad altro titolo, in aree soggette a regime di divieto venatorio";
e) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono un piano faunistico venatorio articolato per comprensori omogenei";
f) al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per l'esercizio delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12-bis".
g) al comma 8, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". In tali zone l'attività cinofila può essere svolta anche al di fuori dei periodi di cui all'articolo 18";
h) al comma 8, dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e-bis) le modalità con cui, su autorizzazione delle province, previa acquisizione di parere dell'ISPRA o degli Osservatori regionali per la fauna selvatica, se istituiti, e d'intesa con gli organi di gestione dei parchi nazionali o regionali, possono essere esercitati l'addestramento dei cani da ferma, nonché l'esercizio della cinofilia senza sparo e al di fuori dei periodi di riproduzione degli animali selvatici";
i) al comma 8, lettera f), le parole: "del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "dell'indennizzo in favore degli imprenditori agricoli";
l) al comma 8, la lettera h) è sostituita dalle seguenti: "h) i criteri per l'autorizzazione degli appostamenti fissi;
h-bis) le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409CEE e 91/244CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le misure di conservazione degli habitat e delle specie stabilite dalle Regioni all'atto della loro individuazione o successivamente qualora ai fini della tutela dei valori ambientali in esse specificamente individuati sia necessario disciplinare limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria, anche per l'applicazione dei criteri minimi di conservazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296";
m) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA provvede alla revisione e all'aggiornamento dei criteri da adottare ai fini della pianificazione faunistico-venatoria";
n) al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi del comma 14";
o) al comma 16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purché il territorio complessivamente inibito alla caccia non venga, in tal modo, a superare il 30 per cento del territorio regionale";
p) il comma 17 è abrogato.
Art. 10
1. All'articolo 11 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuato dalle regioni in base a criteri biogeografici secondo gli indirizzi forniti dall'ISPRA è considerato zona faunistica a sé stante";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di ripristinare l'integrità delle zoocenosi locali, nella zona faunistica delle Alpi è consentita la reintroduzione di specie autoctone previo parere favorevole dell'ISPRA".
Art. 11
1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: " Art. 12 - (Esercizio dell'attività venatoria) - 1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo con l'espressa volontà di praticare la ricerca della fauna selvatica o di essere in attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva:
a) nella zona faunistica delle Alpi;
b) nel rimanente territorio.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età salvo quanto disposto dal successivo comma 8-bis. Il cacciatore deve essere munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale non inferiore ad un milione di euro per ogni sinistro, di cui 750.000 euro per ogni persona danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di 150.000 euro per morte o invalidità permanente. Ai soli fini delle coperture assicurative le polizze di cui sopra coprono, con i medesimi massimali, le attività di controllo faunistico.
9. Chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età ed abbia superato l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio riceve, previo assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà, dalla questura competente per territorio un attestato di tirocinio nel quale, su indicazione dell'interessato, sono riportati i nominativi di massimo tre cacciatori titolari di licenza di caccia da almeno cinque anni.
10. Il tirocinante, in possesso di quanto richiesto dal comma 8, può esercitare l'attività venatoria purché accompagnato da un cacciatore indicato nell'attestato di tirocinio, non può acquistare o detenere armi e nei soli luoghi di caccia può utilizzare un fucile fornito in comodato dal cacciatore che lo accompagna. Al compimento del diciottesimo anno di età riceve la licenza di caccia a semplice istanza nella permanenza dei presupposti per il conseguimento della licenza di porto di fucile.
11. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali di cui al comma 8.
12. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
13. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
14. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, consegnato unitamente ad un foglio informativo in cui sono indicate norme inerenti il calendario regionale e provinciale ed altre eventuali norme regolamentari inerenti l'esercizio venatorio nell'ambito della provincia in cui è iscritto il cacciatore titolare del tesserino.
Art. 12
1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 152 del 1992 è inserito il seguente: "Art.12-bis - (Forme di prelievo venatorio specialistico) - 1. Sono forme di prelievo venatorio specialistico:
a) la caccia di selezione agli ungulati;
b) la caccia al cinghiale (sus scrofa) mediante battuta, braccata e girata;
c) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;
d) la caccia alle specie opportunistiche ed invasive;
e) la caccia in forma vagante con l'ausilio del cani da ferma;
f) la caccia con il falco;
g) la caccia con l'arco;
h) la caccia alla lepre con l'ausilio di cani da seguita.
2. Le province, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini anche su applicazione di norme regionali possono regolamentare l'esercizio delle singole forme di prelievo venatorio specialistico. La caccia di cui alla lettera f), qualora riguardi il prelievo di ungulati, ne segue le specifiche disposizioni".
Art. 13
1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 1992 le parole: "con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40" sono sostituite dalle seguenti: "dotato esclusivamente del caricatore omologato o catalogato".
Art. 14
1. L'articolo 14 della legge n. 152 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 14 - (Gestione programmata della caccia) - 1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima sulla base dei limiti di flessibilità determinati, per tipologie di territori prevalenti, dal ministero delle politiche agricole.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini che, tenuto conto dell'intera superficie agro-silvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore all'indice di densità venatoria minima regionale, sono tenuti ad accogliere le domande di iscrizione dei cacciatori fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo i criteri di priorità stabiliti dalla regione.
6. Per l'esercizio dell'attività venatoria alla fauna stanziale, sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione di residenza venatoria e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione
7. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alle regioni e alle province l'indice nazionale di densità venatoria minima. Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quello comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma. Fermo restando quanto stabilito al comma 5-bis dell'articolo 14, è consentito agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini ammettere cacciatori all'esercizio di singole forme di prelievo venatorio specialistico di cui all'articolo 12-bis determinando la relativa quota di ammissione.
9. Le regioni stabiliscono le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini. Le regioni possono indicare, ai fini della quota di partecipazione economica, i limiti massimi e minimi che possono essere applicati.
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. I rappresentanti degli enti locali sono nominati dall'amministrazione provinciale tra amministratori dei comuni territorialmente interessati.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la realizzazione di zone umide, di coltivazioni a perdere, di siepi e boschetti , di aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa agricola;
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
12. L'organismo di gestione organizza attività formativa in collaborazione con le associazioni venatorie in favore dei cacciatori iscritti ed esercita le funzioni assegnate dal Prefetto o dal Presidente della regione nelle attività di controllo faunistico.
13. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini hanno natura di fondazione di diritto privato.
14. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Le provincie possono rilasciare autorizzazioni con validità per un massimo di cinque anni subordinate al pagamento di una tassa regionale ed al consenso del proprietario. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
15. L'appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica permanente di sito. Il riparo predisposto deve essere facilmente rimovibile e deve comunque essere rimosso al termine della giornata di caccia, salvo il consenso del proprietario del fondo. Non costituisce modifica di sito l'utilizzazione di residui colturali e di potatura presenti sul posto di caccia.
16. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
17. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
18. A partire dalla stagione venatoria 2009-2010 i calendari venatori regionali e delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
19. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
Art. 15
1. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente: "Art. 14 -bis - (Mobilità per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria) - 1. Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore, a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno, ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria ed ha altresì libero accesso su tutto il restante territorio nazionale per un massimo di venti giornate complessive per ogni annata venatoria secondo le modalità disciplinate dal presente articolo.
2. Il cacciatore che si avvale di tale facoltà di accesso ad ambiti territoriali di caccia fuori dalla regione di residenza è tenuto al versamento tramite bollettino postale su apposito conto corrente indicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della somma equivalente al 15 per cento della tassa di concessione governativa, nonché a comunicare le giornate agli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o alla provincia in cui ritiene di recarsi per l'esercizio della mobilità venatoria a mezzo di fax, mail o lettera raccomandata da riceversi entro tre giorni antecedenti l'esercizio della mobilità. Gli ambiti territoriali di caccia sono, a tal fine, tenuti a pubblicizzare in ogni modo ritenuto utile, gli indirizzi anche telematici a cui inviare le prenotazioni.
3. Gli ambiti territoriali di caccia possono non accettare l'accesso dei cacciatori qualora il numero delle prenotazioni ricevute per l'esercizio della mobilità superi, per la singola giornata, la cifra corrispondente al 6 per cento del numero di cacciatori iscritti all'ATC o, se superiore, la cifra corrispondente al 5 per cento del numero derivante dall'applicazione, sul territorio dell'ambito territoriale di caccia medesimo, degli indici di densità minima nazionale. Le comunicazioni di mancata accettazione debbono essere inviate via fax o mail al cacciatore con quarantotto ore di anticipo rispetto all'inizio della giornata di caccia per la quale era stata inviata la prenotazione.
4. Le regioni possono disciplinare, sulla base di accordi stipulati in sede di conferenza dei presidenti delle regioni, le modalità di coordinamento organizzativo per l'esercizio della mobilità venatoria anche attraverso la realizzazione di un servizio nazionale di prenotazione.
5. Il Ministero delle politiche agricole destina le risorse di cui sopra a programmi di miglioramento territoriale finalizzato alla gestione faunistico-venatoria, nonché alla realizzazione ed al funzionamento del sistema nazionale di prenotazione qualora costituito".
Art. 16
1. All'articolo 15 della legge n. 152 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fino alla data del raccolto anche per i frutteti specializzati";
b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Scaduto il termine di cui all'articolo 36, comma 5, fissato per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 2009-2010, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. In ogni caso a decorrere dal 31 luglio 2011 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14".
Art. 17
1. L'articolo 16 della legge n. 152 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 16 - (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie) - 1 Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; tali concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le attività ed i servizi offerti dalle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie sono considerati attività agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
3. Le province per motivate ragioni gestionali e su richiesta dei gestori possono limitare l'accesso del pubblico alle aziende qualora insistano su aree liberamente accessibili da soggetti privi di specifico diritto.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
5. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 21, lettera n).
6. Nelle aziende, per le sole specie allevate oggetto di immissione la Provincia può autorizzare l'attività di prelievo fino ad un'ora dopo il tramonto".
Art. 18
1. All'articolo 18 della legge n. 152 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La caccia di appostamento alla fauna migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le regioni determinano gli orari di cui sopra secondo l'ora solare del lembo di territorio più a ovest della regione medesima".
Art. 19
1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 152 del 1992 sono inseriti i seguenti: "Art. 18 bis - (Gestione degli ungulati selvatici) - 1. La gestione degli ugulati selvatici presenti sul territorio nazionale è finalizzata alla conservazione e diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obbiettivi indicati dagli strumenti di programmazione faunistica del territorio approvati dalla regioni, dalle province e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati è regolamentato dalla regione nel rispetto delle indicazioni dell'ISPRA. Le specie, le modalità di prelievo, i limiti quantitativi, la scelta dei capi, i tempi di esecuzione sono proposti dagli organismi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini e dai concessionari delle aziende venatorie e sono autorizzati, previo parere dell'ISPRA, dall'amministrazione provinciale sulla base delle presenze censite in ogni unità territoriale di gestione nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria regionale e provinciale.
3. Il prelievo venatorio degli ungulati, con la eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo è esercitato alla cerca o all'aspetto, senza l'uso di cani e con arma a canna rigata, di cui all'articolo 13, di calibro adeguato per la specie, munita di cannocchiale di mira o con l'arco. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva è effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata, utilizzando anche armi ad anima liscia di calibro non superiore al 12 o armi ad avancarica con munizioni a palla unica. Fermo restando il divieto dell'uso di cani per la caccia al camoscio è consentito l'uso dei cani per la caccia agli ungulati laddove rappresenta forma tradizionale di prelievo autorizzata dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modalità di prelievo venatorio degli ungulati si applicano anche agli interventi di controllo faunistico disposti all'interno delle aree precluse all'attività venatoria ai sensi della presente legge e della legge 394 del 1991.
5. I tempi previsti per la realizzazione dei piani di prelievo possono essere prorogati qualora non si raggiunga l'85 per cento del contingente numerico in essi previsti. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare le forme prelievo venatorio specialistico di cui al presente articolo anche nei giorni di silenzio venatorio
6. Il prelievo degli ungulati è praticato da coloro che risultano in possesso di attestato di abilitazione rilasciato dalla Provincia o dagli organi direttivi delle aree protette secondo gli indirizzi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che si avvale, ai fini della determinazione dei percorsi didattici minimi, della determinazione delle materie oggetto di studio e delle caratteristiche delle prove d'esame per il conseguimento della suddetta abilitazione, del supporto tecnico dell'ISPRA.
7. I piani di prelievo regolamentano anche le attività di recupero degli animali feriti e l'utilizzo dei cani addestrati a tale fine.
Art. 18-ter - (Caccia alle specie opportunistiche ed invasive) - 1. Sono definite specie opportunistiche ed invasive le specie di fauna selvatica per le quali è consentito il prelievo venatorio ai sensi della presente legge e di cui sia dimostrato l'effetto negativo su altre specie, con particolare riferimento a quelle tutelate, in presenza di elevata densità di popolazione.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA redige l'elenco di cui al comma 1".
Art. 20
1. All'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, il comma 3 è abrogato.
Art. 21
1. Dopo l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, è inserito il seguente :"Art. 19.0-bis. - (Controllo faunistico) - 1. Il controllo faunistico è l'attività di contenimento numerico, di allontanamento e di eradicazione effettuata sulla fauna selvatica che si rende necessaria per il soddifacimento di un primario interesse pubblico.
2. Sono fattispecie di controllo faunistico:
a) il controllo, l'allontanamento e l'eradicazione di specie di fauna presenti in aree dove rappresentino un concreto pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;
b) il contenimento e l'allontanamento di specie che per eccessiva densità o per incompatibilità comportino una continuità di danni, documentata e dimostrabile anche come probabilità per il futuro, alle colture ed alle infrastrutture asservite alla produzione agricola o ad altre attività economiche;
c) Il contenimento, l'eradicazione o l'allontanamento di specie animali che per la loro presenza in densità eccessive provocano danni alla naturale rinnovazione delle risorse forestali, agli assetti idrogeologici e idrologici ed all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali. Rientrano nella fattispecie gli interventi necessari per la tutela di aree ed habitat naturali protetti dalla legge o dalle direttive europee comprese le aree naturali protette.
d) La cattura o l'abbattimento di singoli animali selvatici la cui presenza rappresenti un pericolo grave e concreto per l'incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie.
3. Il controllo faunistico si realizza con i mezzi e le azioni idonei a realizzare gli obbiettivi che ne costituiscono il presupposto in base ai principi di efficacia ed economicità delle modalità di attuazione perseguendo il minimo impatto ecologico.
4. Il controllo faunistico si attua, ordinariamente, con le seguenti modalità;
a) allontanamento con strumenti sonori e visivi;
b) cattura con gabbie, reti ed altri mezzi idonei;
c) abbattimento con fucile e carabina anche con l'ausilio di ausiliari di caccia;
d) ogni altra azione idonea e necessaria;
5. Il controllo faunistico è disposto dal prefetto o dal presidente della regione che hanno competenza sui territori per i quali l'intervento è richiesto:
a) dalla provincia;
b) dagli organismi di gestione delle aree protette;
c) dalle comunità montane;
d) dalle associazioni agricole;
e) dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini;
f) dalle aziende sanitarie locali e da altre autorità poste a tutela della salute, della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;
g) dall'ISPRA e dalle istituzioni scientifiche universitarie;
6. La richiesta deve essere motivata e può contenere una proposta del tipo di intervento richiesto.
7. Il controllo faunistico viene disposto con ordinanza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'ordinanza reca un piano di intervento che prevede:
a) il termine di inizio e di fine delle attività di controllo;
b) i presupposti e le motivazioni, anche con l'ausilio di pareri di esperti o elementi conoscitivi assunti dall'attività di pubbliche amministrazioni ed autorità;
c) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento e un piano articolato delle quantità di animali che debbono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;
d) le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;
e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;
f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione ed al coordinamento degli interventi.
8. L'autorità che procede ad autorizzare il piano di intervento è tenuta ad acquisire il parere dell'ISPRA qualora le attività in esso previste si protraggano per oltre sette giorni anche non consecutivi.
9. Le attività di controllo faunistico sono esercitate, secondo le modalità proposte dall'ente di gestione, su indicazione della autorità che le ha disposte di norma:
a) dai proprietari o conduttori di fondi agricoli purché imprenditori agricoli o coltivatori diretti se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria.
b) da cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 5 con particolare riguardo, in ordine alla preferenza, ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del Piano;
c) da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria in possesso del titolo di abilitazione venatoria dei quali la Prefettura tiene apposito elenco.
10. I soggetti attuatori gli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni del soggetto responsabile e delegato di cui all'articolo precedente.
11. Gli ambiti territoriali di caccia sono tenuti a redigere l'elenco dei cacciatori ad essi iscritti che si rendono disponibili per le attività di controllo specificandone il comune di residenza anagrafica e i titoli di abilitazione venatoria rilasciati dalla competenti autorità compresi gli enti parco nazionali e regionali.
12. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini, gli organismi di gestione delle aree protette sono autorizzati ad acquistare e detenere gabbie e reti ed altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi e finalizzate unicamente alle attività di controllo faunistico.
13. Le assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile previste per l'esercizio dell'attività venatoria estendono la loro copertura assicurativa anche all'esercizio, da parte dei contraenti il contratto di polizza, delle attività di controllo faunistico anche qualora non siano esercitate con mezzi tipici dell'attività venatoria.
14. Le funzioni svolte dagli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono svolte, nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1992 dai rispettivi organi di gestione salva la possibilità di convenzioni con gli ATC e CA confinanti con il territorio delle aree protette. Gli organi di gestione delle aree protette possono richiedere ai cacciatori un contributo economico per l'esercizio del controllo faunistico degli ungulati sul loro territorio rapportato alle singole tipologie di capi assegnati.
15. Di norma agli operatori di cui all'articolo 6 non è dovuto alcun compenso, per i soggetti di cui alla lettera b) l'attività è esercitabile nei normali orari di lavoro. Qualora le attività di controllo abbiano oggetto specie cacciabili all'operatore può essere riconosciuta la selvaggina abbattuta nelle attività di controllo.
16. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
17. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli àmbiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
18. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
19. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.
20. La regione può disporre, con legge propria e previa intesa con il Governo, l'esercizio del prelievo in deroga.
21. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'ISPRA, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.
Art. 22
1. All'articolo 21, comma 1, della legge n. 152 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti : "31 gennaio 2010";
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12-bis";
c) dopo la lettera g), è inserita la seguente: "g-bis) fermi i divieti posti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali";
d) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) cacciare sparando da veicoli di ogni genere e da natanti spinti da motore o da aeromobili";
e) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che la caccia da appostamento, salvo che nelle aziende agrituristico venatorie e faunistico venatorie sulle specie oggetto di immissione ad opera delle aziende stesse, nonchè per le forme di prelievo venatorio specialistico di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 12-bis".
f) la lettera n) è sostituita dalla seguente: "n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, salvo che nelle aziende agrituristiche e faunistico venatorie sulle specie oggetto di immissione ad opera delle aziende stesse";
g) la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5, salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento";
h) la lettera u) è sostituita dalla seguente: "u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette non provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre, cerbottane o fionde";
i) la lettera z) è sostituita dalla seguente: "z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, ad eccezione di quelle autorizzate per i piani ed interventi di controllo";
l) la lettera bb) è sostituita dalla seguente: "bb) vendere, detenere o trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)";
m) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:"ff-bis) il disturbo e l'allontanamento intenzionali della fauna selvatica salvo che siano disposti ai sensi del precedente articolo 19 o da altra pubblica autorità competente per territorio al fine della tutela delle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, dei beni architettonici e ambientali, della salute pubblica e della pubblica incolumità".
2. Il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
3-bis. E' vietata la detenzione di munizione spezzata nell'esercizio delle forme di prelievo venatorio specialistico di cui ai commi a), b) e d) qualora autorizzate nei giorni di silenzio venatorio".
Art. 23
1. All'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti: "4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito l'ISPRA, determina i programmi degli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e le modalità di svolgimento degli stessi.
4-bis. Sono abilitazioni riconosciute in tutto il territorio nazionale:
a) la licenza di porto di fucile ad uso caccia;
b) l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati;
c) l'abilitazione all'esercizio del controllo faunistico nelle aree protette rilasciate dagli organi di gestione delle stesse.
4-ter. Sono considerate abilitazioni riconosciute in tutto il territorio nazionale le abilitazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) rilasciate dagli enti competenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-quater. Le regioni sulla base delle indicazioni del ministero delle risorse agricole e forestali, stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:";
b) il comma 6 è abrogato;
c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Le norme del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, all'attestato di tirocinio".
Art 24
1. All'articolo 23, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La tassa può essere ridotta fino al 50 per cento per coloro che hanno superato il sessantanovesimo anno di età. Le regioni destinano l'intero importo derivante dalle tasse di concessione regionale alla gestione faunistica e venatoria ed alle attività di cui alla presente legge".
Art. 25
1. All'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di 5 euro alla tassa prevista dal citato articolo 5 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni".
Art. 26
1. All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria restano ferme le disposizioni relative al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, previsto dagli articoli 302, 303 e 304 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il fondo di cui al presente comma è utilizzato nei seguenti casi:"
Art. 27
1. All'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992, dopo le parole: "da quella protetta", sono inserite le seguenti: "dalle forme inselvatichite del piccione domestico, dalla nutria e dalle altre specie alloctone ovvero esotiche o aliene che non appartengono alla fauna originaria della regione Paleartica, ma che vi sono giunte per l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo di cui all'articolo 2, comma 2),".
Art. 28
1. L'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 27 - (Vigilanza venatoria) - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, cui è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Tali agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi in dotazione nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi suddette sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, ai sensi del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a t
________________________________________ Firma di giuseppe nuovo __________________________
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Dionysos
Moderatore
Città: Heidelberg
1913 Messaggi |
Inserito il - 14 marzo 2009 : 15:54:49
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ehm..in sintesi ? :P |
Volere libera : questa é la vera dottrina della volontà e della libertà (F.W. Nietzsche)
Less Jim Morrison, more Sean Morrison!
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monera
Utente Junior
Città: stoccolma
421 Messaggi |
Inserito il - 14 marzo 2009 : 21:16:49
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be anche io x la verità sono stato intimorito dalla lunghezza...ma rimanendo in tema sono contro la caccia,gli zoo,il circo... |
Il saggio per eccesso di saggezza diventa un folle agli occhi dei meno saggi
"siamo buoni a nulla, ma capaci di tutto" J.Morrison |
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legolas
Utente
Prov.: Lecce
Città: Trepuzzi
723 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 08:58:37
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Ogni cacciatore può detenere un numero illimitato di richiami vivi provenienti da cattura di cui al precedente articolo 4 o nati e allevati in cattività. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura o dagli allevatori regolarmente abilitati, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. Le regioni emanano norme che disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento ogni cacciatore può utilizzare un numero di richiami vivi non superiore a quaranta (ma pochiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii).
Inoltre nell’attuale disegno di legge si consente di istituire nelle aree venatorie degli appostamenti fissi di caccia permettendoli anche sulle rotte dei migratori, inoltre è esteso a questi il permesso di caccia. Immaginate se i migratori potranno essere abbattuti cosa accadrà!
Altra cosa viene il permesso al 16enne di conseguire il porto d’armi e il permesso di detenzione dell’arma da fuoco. Io non so dove si vuole arrivare!
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Patrizio
Moderatore
Città: Barcellona
1914 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 09:10:54
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Legolas ma la caccia e' sempre esistita...io non sono assolutamente contro anzi il porto d armi appena posso lo voglio prendere A parte che i cacciatori pagano un sacco di tasse cartucce etc..per un periodo di caccia che e' brevissimo! poi nei luoghi di caccia c'e' spesso la forestale che rompe le gonadi quindi la fauna e' abbastanza controllata,le specie che si possono cacciare sono pochissime ,neanche gli storni ti fanno sparare piu' che ce ne sono miliardi di miliardi !!! solo tordi allodole e di migratori beccacce e qualcos altro
per l attuale disegno di legge....ogni punto per gli ambientalisti sarebbe zona di passaggio dei migratori |
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legolas
Utente
Prov.: Lecce
Città: Trepuzzi
723 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 12:00:09
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Non è come dici tu: - primo punto la caccia è sempre esistita o perlomeno è esistita da quando l'uomo è divenuto "intelligente" nel senso che grazie all'assunzione delle proteine della carne ha capito che il suo cervello migliorava nella struttura e nella fisiologia. Poi successivamente con l'avvento della sua cottura le proteine sono divenute altrettanto assimilabili e lo sviluppo o meglio il quoziente di encefalizzazione è aumentato e l'apparato digerente diminuito. Sono fatti descritti dai più importanti nutrizionisti mondiali. Con questo ammettiamo che l'uomo prima trovava nella carne sia il beneficio delle proteine ma energia sottoforma di grasso che veniva smaltita perchè camminava peggio di un peregrinante! Con questo, prima domanda, perchè se la carne di buona qualità ALLEVATA la compriamo, LA dobbiamo per forza cacciare togliendo dalla biodiversità delle specie importanti? Comprendo che alcuni biologi si siano dimenticati che per rispettare ed apprezzare una qualsiasi cosa su questo mondo bisoogna prima conoscerla, però non ammetto che venga tolta la possibilità di vivere ad un essere vivente oltrettutto in alcuni casi in fase di estinzione! ANCORA MEGLIO SAPENDO CHE LA POSSIBILITà DI SFAMARE TUTTI NOI E IN PARTICOLARE LE POPOLAZIONI DEL TERZO MONDO DIPENDA DALLO SVILUPPO E DALL'EVOLUZIONE MONDIALE DELLA DELICATA BIODIVERSITà! Riguardo le specie cacciabili non so a quanto ammonta per te l'attributo "poche" quando il nuovo disegno di legge ne ammette 40 e come dici te qualcos altro! Lo sai che adesso alcuni cacciatori sparano le volpi e le lasciano morire perchè le ritengono dannose? Dannose a cosa? Alla possibilità di sparare qualche grammo in meno di carne giusto per soddisfare il piacere (perchè non si sta parlando di bisogno) di un bel sughetto? Mi dispiace Patrizio ma oggi non sono per niente daccordo con te. Quando qualche ricerca mi dimostrerà che la caccia fa bene all'ambiente e allo sviluppo di quello che noi BIOLOGI studiamo ammetterò di aver sbagliato! |
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Patrizio
Moderatore
Città: Barcellona
1914 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 12:12:40
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Un esempio di caccia che fa bene e' quella che praticano sui caprioli o cervi sulle dolomiti ...visto che lupi non ce ne sono piu',cercano ogni tanto di mantenere un certo equilibrio |
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chick80
Moderatore
Città: Edinburgh
11491 Messaggi |
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Patrizio
Moderatore
Città: Barcellona
1914 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 13:46:16
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e va be ...per ora si fa prima cosi',lo so che sarebbe la cosa migliore me non avrebbe lunga vita,per i pastori credo che le pecore siano piu' preziose delle mogli |
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chick80
Moderatore
Città: Edinburgh
11491 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 18:16:34
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Sì, ma se non ci sono più lupi è perchè sono stati cacciati. Non si può continuare a rimediare alla cosa cacciando altri animali.
Non sono in assoluto contro la caccia, ma credo che debba essere regolamentata molto bene. Ti assicuro che stando 3 anni in Nuova Zelanda ne ho visti di disastri ecologici dovuti alla caccia...
Comunque io mi accontanto di "sparare" agli uccelli con la mia macchina fotografica
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Sei un nuovo arrivato? Leggi il regolamento del forum e presentati qui
My photo portfolio (now on G+!) |
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Patrizio
Moderatore
Città: Barcellona
1914 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 18:25:31
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hahaha .. io invece vorrei cacciare un airone con un pellegrino .... |
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legolas
Utente
Prov.: Lecce
Città: Trepuzzi
723 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 20:50:13
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Bravo Chick così si fa! Sti cacciatori!Peccato che non istituiscono la figura del cacciatore dei Cacciatori. Sarei il primo al mondo! |
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Patrizio
Moderatore
Città: Barcellona
1914 Messaggi |
Inserito il - 15 marzo 2009 : 23:30:37
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legolas
Utente
Prov.: Lecce
Città: Trepuzzi
723 Messaggi |
Inserito il - 16 marzo 2009 : 08:16:53
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In ogni modo per chi desiderasse protestare contro il nuovo disegno di Legge a favore della caccia spietata (non si può più chiamare attività venatoria) può spedire una lettera al seguente indirizzo:
c/o Senato della Repubblica Palazzo Madama 00186 Roma
esempio: Vorrei esprimere il mio netto dissenso circa i contenuti del testo unificato delle proposte di legge in materia di esercizio della caccia, all'esame della XIII Commissione Territorio/Ambiente, perché ritengo intollerabile per la tutela del nostro patrimonio faunistico l'estensione degli orari e dei periodi di caccia, il nomadismo sul territorio nazionale dei cacciatori di fauna migratrice, l'estensione dell'odiosa pratica dell'impiego dei richiami vivi, l'aumento previsto del numero delle specie cacciabili, l'aumento degli ostacoli alla creazione di oasi di protezione per la fauna selvatica, e l'estensione della possibilità di cacciare contemplata anche per i minorenni.
Io l'ho fatto, battiamoci tutti per una buona causa! |
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mak_steon
Utente Junior
138 Messaggi |
Inserito il - 18 marzo 2009 : 11:00:40
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fpotpot
Utente
Città: middleofnowhere
1056 Messaggi |
Inserito il - 18 marzo 2009 : 14:35:08
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haha!!!questa ultima vignetta riassume il mio pensiero a proposito..mi hai letto nel pensiero mak_steon!!!! |
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mollichina di pane
Utente Junior
121 Messaggi |
Inserito il - 19 marzo 2009 : 09:54:31
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Che bella foto chick80!!! Mi permetto di parlare non da ecologista, ma da laureata in scienze ambientali. Questo disegno di legge è un classico esempio di sciacallaggio, una soluzione comoda per chi di equilibri ecosistemici non ne capisce nulla. E' la solita proposta all'italiana, fatta da gente che chiaramente non ha le competenze adeguate in materia. Per il porto d'armi a 16 anni, con un po' di sfiducia nelle nuove generazioni (sono un po' attempata!)credo si potrebbe arrivare alla situazione degli stati uniti d'america... Spero proprio che prevalga il buon senso!
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legolas
Utente
Prov.: Lecce
Città: Trepuzzi
723 Messaggi |
Inserito il - 20 marzo 2009 : 20:20:41
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lo spero tanto anche io! |
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